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martedì, 23 Aprile, 2024

LA CONTINUA ESPOSIZIONE MEDIATICA DEI FIGLI DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ. Problematiche, trattamento giuridico e possibili ripercussioni future derivanti dalla diffusione delle immagini dei figli minori sui social network

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di Alessandro Giugni

 Dal 2018, anno della nascita del primogenito della coppia formata da Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez), nel dibattito pubblico ha assunto sempre più rilevanza la questione relativa alle possibili ripercussioni future che potrebbero sorgere in conseguenza della continua diffusione di immagini dei figli minori sui social network da parte di personalità tanto esposte mediaticamente (nel caso in questione i due coniugi contano complessivamente 37.000.000 di followers sui loro profili Instagram).

Si considererà, dunque, la normativa attualmente vigente in tema di condivisione di immagini di soggetti minori. L’art. 96 della L. 633/1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) sancisce un principio generale relativo alla diffusione dell’immagine ritraente una persona, prevedendo la necessità che essa presti il proprio consenso a ciò. Il diritto all’immagine si configura come un diritto della personalità fondamentale e inalienabile.

Quando a essere ritratto è un minore, si pone la necessità di garantire a esso una maggiore tutela, trattandosi di un soggetto per il quale la lesione del diritto all’immagine potrebbe avere gravi ripercussioni nello sviluppo della sua identità e personalità. Numerose sono le disposizioni di legge intervenute nel tempo a garantire adeguata protezione dei soggetti minori, in particolare:

  • Art. 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (recepita in Italia con la 176/1991), secondo il quale: “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”;
  • Considerando 38 Reg. UE 679/2016 (noto come GDPR) secondo il quale: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”
  • 316 c.c. secondo il quale: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio

Appare evidente come il minore sia, secondo quanto previso dal sopracitato art. 96, L. 633/1941, a tutti gli effetti titolare del diritto alla tutela della sua immagine, nonché, come sancito dalla Convenzione di New York, tanto titolare del diritto di esprimere liberamente la sua opinione su questioni che lo riguardano (art. 12) quanto avente diritto a che gli venga fornita adeguata tutela contro le interferenze arbitrarie e illegali nella sua vita privata (art. 16).

Considerando, però, che la capacità di agire (ossia la capacità di compiere, sulla base dei propri diritti, atti giuridici validi) si acquisisce solo con il compimento del diciottesimo anno di età, l’esercizio dei suddetti diritti spetta ai genitori in virtù sia della responsabilità genitoriale loro riconosciuta ex. Art. 316 c.c. sia della rappresentanza ex. Art. 320 c.c.

Ora, tornando all’esempio dei Ferragnez citato a inizio articolo, risulta evidente come la continua diffusione di immagini dei due figli operata dai genitori determini un’esposizione mediatica pressoché infinita, incontrollata e incontrollabile e potenzialmente confliggente con il dettato dell’art.316 c.c., il quale pone come limite della responsabilità genitoriale il “rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. In futuro, ciò potrebbe creare notevoli problemi ai due loro figli, principalmente per due ordini di ragioni: da un lato, essi si ritroveranno nella condizione di avere un novero sterminato di loro fotografie disseminate su internet, fotografie queste che potrebbero danneggiare la loro dignità e reputazione; dall’altro lato, godranno di una fama non richiesta, la quale potrebbe fortemente limitarli nel vivere una vita “normale” lontana dai riflettori e dalle continue pressioni della stampa e dei curiosi. E nulla osterebbe a che i due figli, divenuti maggiorenni, possano agire contro i genitori, lamentando la lesione di quei diritti che essi avrebbero dovuto esercitare in loro vece conformemente alle loro aspettative, capacità e inclinazioni, seguendo l’esempio della ragazza austriaca che nel 2016 denunciò i genitori per aver diffuso su Facebook centinaia di immagini che la ritraevano in tenera età in momenti intimi e privati.

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