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giovedì, 18 Luglio, 2024

IL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 E LA FOLLE PROPOSTA DI ABOLIZIONE DELLA PRIVACY

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di Alessandro Giugni

«Geolocalizzare chi entra nei luoghi pubblici aiuterebbe la guerra contro Covid-19 […] Nel momento in cui uno paga con la carta di credito, o con App o con qualsiasi altro strumento, è chiaro che in quel momento già delega tutti i suoi diritti di privacy […] Noi siamo continuamente tracciati per fini commerciali. La privacy è il recinto legislativo attraverso il quale le grandi compagnie gestiscono il loro business. Sarei dell’idea di scardinare questa cosa, di abolire la privacy, perché è il solo modo per rompere questi monopoli».

Sono queste le sconvolgenti parole pronunciate da Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, durante un suo intervento ad Agorà su Rai3. Parole queste che si pongono a sostegno della neanche troppo velata volontà di una parte della politica italiana di penetrare nella vita privata dei cittadini sfruttando la pandemia come causa giustificativa di quello che si prospetterebbe come un novello Grande Fratello di orwelliana memoria.

Personaggi come Crisanti hanno acquisito un’elevata notorietà grazie alla continua, sfiancante, partecipazione a qualsivoglia programma televisivo, durante i quali, forti dei loro titoli di accademici, hanno spesso e volentieri valicato i confini delle loro competenze, finendo, come nel caso dell’intervento predetto, per sproloquiare relativamente a tematiche delle quali, evidentemente, non hanno alcun tipo di conoscenza.

Due delicati temi come quelli della privacy e della protezione dei dati personali meritano una trattazione adeguata ai fini della comprensione del motivo per il quale il Garante per la Protezione dei Dati Personali si sia espresso pochi giorni fa in maniera sfavorevole con riferimento alla possibilità per il datore di lavoro di chiedere la conferma di avvenuta vaccinazione sia direttamente ai propri dipendenti sia al medico competente (ciò in conformità a quanto previsto dal considerando n.43 del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016).

In primis, è opportuno ricordare l’esistenza di una differenza tra il concetto di privacy e quello di protezione dei dati personali.

Il termine privacy nacque in Nord America nel 1890 come il “diritto di essere lasciato solo”, trovando compiuta regolamentazione federale solo nel 1970 nel Privacy Act. Importante sottolineare come negli Stati Uniti la privacy non sia stata configurata come un diritto fondamentale dell’individuo, bensì come un diritto del consumatore da bilanciarsi con le esigenze delle imprese.

La protezione dei dati personali, invece, sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea agli artt. 7 e 8, mira a tutelare i dati della persona in quanto essi costituiscono l’identità dell’individuo. Laddove tali dati divenissero pubblici e fossero accessibili a chiunque, si metterebbe in pericolo il cittadino, esponendolo a discriminazioni di qualsivoglia natura.

Se solo i sedicenti esperti che affollano i talk show avessero studiato la storia, saprebbero che negli anni Trenta del Novecento il governo olandese aveva istituito, al fine di assicurare una più celere erogazione dei servizi pubblici, un registro anagrafico contenente tutti i dati dei propri cittadini e che proprio questo registro, a seguito dell’invasione nazista, venne usato dai tedeschi per perseguitare gli olandesi in ragione della loro etnia e del loro credo religioso. Un errore, questo, che non possiamo più permetterci.

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