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martedì, 23 Aprile, 2024

IL TAR DEL LAZIO CONDANNA IL MINISTERO DELLA SALUTE. I verbali segreti della task force dovranno essere pubblicati

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di Alessandro Giugni

La totale assenza di trasparenza da parte del Ministero della Salute, sostanziatasi principalmente nella mancata pubblicazione dei verbali delle riunioni della task force istituita dal Ministro Roberto Speranza il 22 gennaio 2020, costituisce una delle più spinose questioni circa la gestione della pandemia da parte del Governo italiano.

A tal proposito, il 22 dicembre 2020 Galeazzo Bignami, esponente di Fratelli d’Italia, ha formulato, ai sensi del d.lgs. 33/2013, istanza di accesso civico a suddetti verbali. A seguito del sollecito intervenuto il 26 gennaio 2021 a fronte dell’assenza di qualsivoglia risposta, il Ministero della Salute ha negato l’accesso agli atti sostenendo che l’attività svolta dalla task force non rientrasse in un’attività procedimentalizzata e che essa abbia fornito unicamente un’attività di supporto istruttorio informale al Ministero stesso. Bignami, dunque, si è trovato costretto ad adire il TAR del Lazio.

Il 18 marzo 2021 il Ministero della Salute, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato le proprie memorie difensive, in primis eccependo che: «non esistono i verbali e/o documenti inerenti le riunioni della task force, bensì solo resoconti informali» in quanto «la task force ha fornito al Ministro aggiornamenti e considerazioni al fine delle determinazioni da assumere, non ponendo in essere atti/documenti/provvedimenti comunque denominati a fronte dell’attività di consulenza svolta». In secundis, il Ministero ha negato il diritto del ricorrente ad accedere a tali atti sostenendo che essi rientrino nella categoria dei documenti e atti amministrativi sottratti al diritto di accesso di cui all’art. 24, comma 1, lett.c) della L. 241/1990, ossia quelli diversi da quelli ufficialmente pubblicati e che afferiscono alla formazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ambo le argomentazioni poste dal Ministero della Salute sono state ritenute infondate dalla Sezione Terza Quater del TAR per il Lazio. Ciò in quanto l’art. 22, comma 1, lett. d) della L.241/90 fornisce una definizione di “documenti amministrativi” tanto ampia da ricomprendere qualsivoglia documento, anche informale (quali, appunto, quelli relativi alle riunioni della task force), esaltando così il principio della massima trasparenza della Pubblica Amministrazione. Un principio questo che, come asserito dallo stesso Tribunale nella sentenza, deve necessariamente trovare operatività a fronte di una situazione tanto grave quanto quella che ha afflitto il nostro Paese negli ultimi 14 mesi.

A fronte di quanto poc’anzi esposto, il TAR si è pronunciato condannando il Ministero della Salute a trasmettere a Bignami, entro 30 giorni, copia di tutta la documentazione inerente all’attività della task force, rientrando essa a pieno titolo nella definizione di “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013.

Non resta che attendere per conoscere il contenuto di quei verbali che, da un anno a questa parte, Speranza ha strenuamente cercato di far rimanere nell’ombra.

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