9 C
Milano
venerdì, 26 Aprile, 2024

SPECIALE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. Diario del Nuovo Stupidiario Ragionato (settima parte)

- Advertisement -spot_imgspot_img
Annunci sponsorizzatispot_imgspot_img

Continuiamo con l’aiuto dell’Architetto Giovanni Seregni l’analisi degli articoli del nuovo Regolamento Edilizio. Oggi ci dedichiamo a quello che lui stesso ha intitolato:

Come rendere impraticabili le ristrutturazioni con paletti a casaccio

Un grave difetto concettuale (e strutturale) del nuovo Regolamento Edilizio nasce da un’atteggiamento di fondo completamente sbagliato, che sta nel non aver capito la necessità di sezionamento delle norme, da dividere chiaramente in due distinti tronconi: normativa obbligatoria per le nuove costruzioni e requisiti normativi minimi per il patrimonio edilizio esistente.

Il Regolamento avrebbe dovuto essere l’occasione per facilitare il recupero e la valorizzazione del volume costruito, chiedendo il massimo nei nuovi cantieri, ma sostenendo anche un principio di ragionevole flessibilità nelle operazioni di rinnovamento.
Ci troviamo invece davanti alla puntigliosa ripetizione di norme che, affardellandosi sul tavolo di chi intende recuperare, a poco a poco rendono l’impresa impossibile, al punto da far spesso desistere.

Questo ne è solo un esempio, un articolo che regola la dimensione delle rampe di scale, col pasticcetto della deroghina per una sola delle prescrizioni, mentre i restanti obblighi finiscono per pretendere il rifacimento di interi vani scala.

Art.91 – SCALE 1. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure, dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi (NDR: ma nei nuovi edifici o con “sostanziali rifacimenti”, e non in tutti, e non con queste dimensioni perentorie!). Deve in ogni caso essere garantita la corretta fruibilità e la possibilità del trasporto di soccorso delle persone. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di m. 1,20. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm.): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm. Le rampe delle scale possono avere massimo 12 alzate consecutive negli interventi di nuova costruzione e 14 alzate consecutive negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Ma visto che è abbastanza difficile che stabili d’epoca abbiano larghezza di rampa pari a m.1,20, si blocca quindi tutto il resto, perché l’intero progetto non potrà passare. Avete idea di quale incidenza di costo comporterebbe la completa demolizione e ricostruzione dei vani scala negli stabili da ristrutturare? Ed è solo una delle apparentemente insignificanti mine che messe assieme scoraggeranno molte buona intenzione di ammodernamento e spesa.

In questo caso, non sarebbe stato ragionevole consentire il mantenimento dell’usuale metro di larghezza e dei 28 cm. di profondità di pedata del gradino? Oppure, atteggiamento assolutamente più corretto, non sarebbe stato giusto rimettersi alla più esauriente normativa specifica nazionale, che regola le scale secondo la tipologìa degli interventi e dei fabbricati, senza precipitarsi a reinventare norme generali più restrittive?
Certo che si, ma la ragionevolezza è una virtù della gente comune, non della gente “al Comune”, una maiuscola che fa la differenza. 

Tratto da: Lesson #8 : Articolo Arancione Nr. 91

La Critica

- Advertisement -spot_imgspot_img

Ultime notizie

- Advertisement -spot_img

Notizie correlate

- Advertisement -spot_img