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venerdì, 19 Aprile, 2024

Nuove normative sulla raccolta dei rifiuti urbani

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di Valentina Mosca

Il D.Lgs. 116/2020 introduce non poche novità in materia di rifiuti.
Adesso è possibile stoccare la frazione indifferenziata nei centri di raccolta comunali.
Inevitabili disagi per la popolazione conseguenti al maggiore impatto odorigeno. Il 26.settembre è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020, pubblicato in G.U. l’11.09.2020, che modifica parte del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ed introduce importanti novità, tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (artt. 178-bis e 178 ter) e la prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180).
La novità più importante, però, riguarda la “nuova” definizione di rifiuto urbano (art. 183). L’art. 5 del citato decreto, infatti, prevede espressamente “Modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile 2008 – Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Ne consegue che tra i rifiuti urbani vengono ricompresi anche quelli indifferenziati, da raccolta differenziata, e quelli provenienti da altre fonti e, quindi, anche da utenze non domestiche.
Appare subito evidente una contraddizione: i rifiuti di natura indifferenziata, sono ricondotti nell’alveo della disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani che, invece, sono raccolti “in modo differenziato”, come regolamentato dallo stesso D.M. 99/2008.
Ma tale novità merita attenzione, in quanto il rifiuto urbano non differenziato è normalmente caratterizzato dalla presenza, seppure percentualmente minore, di una frazione umida.
Per tale motivo, è legittimo ritenere che, in conseguenza delle richiamate modifiche normative, nei centri di raccolta comunali, normalmente ubicati in prossimità dei centri urbani, lo stoccaggio di rifiuti indifferenziati produrrà, inevitabilmente, effetti negativi in termini di impatto odorigeno, con nocumento per il benessere dei cittadini interessati.
Di contro, gli operatori del settore rifiuti trarranno notevoli vantaggi dall’applicazione della norma introdotta, potendo massimizzare il servizio di logistica e di trasporto della frazione indifferenziata agli impianti di trattamento, aumentando i tempi di stoccaggio, cosa prima non consentito.
All’impatto odorigeno della frazione organica si sommerà, pertanto, il contributo della frazione indifferenziata.
A questo punto non resta che trovare dei rimedi praticabili. Probabilmente la soluzione è da ricercarsi nell’impiego di sistemi di abbattimento dei composti odorigeni, quali barriere perimetrali osmogeniche e/o sistemi similari, attesa l’impossibilità di contenere ed abbattere le emissioni maleodoranti.
Del resto al paragrafo 6 dell’art. 5 del decreto in parola, innanzi richiamato, è suggerita espressamente l’adozione di “idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori”, senza rendere obbligatorio l’impiego di sistemi di abbattimento veri e propri, come avviene per gli impianti di trattamento rifiuti regolarmente autorizzati.
Le poche considerazioni svolte lasciano ben comprendere come il legislatore, a volte, anteponga una soluzione adottata a qualsiasi costo al benessere dei cittadini ed alla stessa tutela dell’ambiente. Fare Ambiente, da sempre impegnata a garantire il giusto equilibrio tra le soluzioni operative ed i risvolti ambientali conseguenti, non può fare almeno di rilevare come il legislatore, in questa occasione, sia stato quantomeno poco attento.

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