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giovedì, 18 Aprile, 2024

I Grandi Elettori positivi non potranno votare: sensibilità istituzionale o mero calcolo politico?

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di Alessandro Giugni

L’art. 85 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:
«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica». In osservanza al dettato
costituzionale, dunque, lunedì 24 gennaio 2022 il
Parlamento in seduta comune sarà chiamato alla prima
votazione finalizzata ad eleggere il successore di Sergio
Mattarella al Quirinale.
La conclusione di ogni settennato costituisce un momento
cruciale per la storia della nostra Repubblica, motivo questo
per il quale i Padri Costituenti, in fase di redazione della
Carta Costituzionale, predisposero rigide e ben definite
regole ai fini dell’elezione del Capo di Stato. È l’art. 83
Cost.
a individuare i tre principi cardine di tale procedura.
Al primo comma si stabilisce che il Presidente della
Repubblica sia eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri. Il secondo comma prevede che alle votazioni
partecipino tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
Regionale attraverso modalità debitamente predisposte
affinché sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
Viene, inoltre, precisato che la Valle d’Aosta abbia un solo
delegato. Infine, con il terzo comma si prevede
che l’elezione del PDR debba avere luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell’assemblea, precisando che,
dopo il terzo scrutinio, sarà sufficiente la maggioranza assoluta.
Il quadro così delineato fa sì che vi siano 1009 Grandi
Elettori così ripartiti: 630 deputati, 321 senatori e 58
delegati regionali. Per elegge il PDR nei primi tre scrutini
saranno necessari 673 voti, mentre dal quarto in avanti ne
saranno sufficienti 505.
A fronte del quadro poc’anzi esposto tracciato dalla
Costituzione, non possono che lasciare interdette le parole
pronunciate dal Presidente della Camera Roberto Fico:
«In questo momento i positivi a norma di legge non possono
votare […] in questo momento di emergenza sanitaria
conclamata non dobbiamo dare messaggi sbagliati alla
cittadinanza». Se da un lato risulta indiscutibile il fatto che
da due anni combattiamo contro la pandemia, dall’altro lato
ciò non può costituire un alibi per compiere l’ennesimo
attentato alla nostra Carta Costituzionale.
In primis, è più che mai opportuno ricordare che l’art. 83
Cost. sopracitato, prevedendo il diritto di voto per i Grandi
Elettori, non ha introdotto un privilegio, bensì un dovere di
primaria importanza che deve tassativamente essere assolto
in qualsiasi condizione di salute versino tanto
i parlamentari quanto i delegati regionali. Come nel caso delle Politiche,
quando, al fine di garantire a tutti l’esercizio del diritto di
voto, vengono predisposti seggi negli ospedali o modalità
appositamente studiate per gli infermi, così anche oggi per i
positivi al Covid-19 devono essere create le condizioni
affinché possano assolvere il proprio compito.
In secundis, l’intervento di Roberto Fico pare essere quanto
mai tempestivo se consideriamo le tensioni politiche in atto
in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. In un
momento nel quale Silvio Berlusconi sembrerebbe essere
il favorito per la corsa al Colle, dato che il solo centrodestra
può contare su 451 Grandi Elettori e buona parte del
Movimento 5 Stelle (che conta 233 Grandi Elettori)
parrebbe orientato, per ragioni di mero opportunismo
politico-economico, a dare il proprio voto al Cavaliere, ecco
che improvvisamente le regole e i principi dell’ordinamento
costituzionale vengono mutilati.
Una misura questa che non può che fare sorgere il sospetto
che le ragioni che l’hanno determinata non risiedano
nella volontà di tutelare la salute dei parlamentari, bensì trovino
fondamento nei risaputi interessi di una certa parte della
politica italiana.

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